Scuola, prima ordinanza in Puglia a favore di un docente contro l’algoritmo. “Ci sarà un effetto domino che rischia di mandare in tilt il sistema scolastico”

BARI - Il Tribunale di Trani emette la prima ordinanza, secondo noi di una lunga serie, con cui una docente di Manfredonia, a causa di errori contenuti nell’algoritmo, era stata trasferita in Friuli Venezia Giulia. Dopo tre udienze il giudice le ha dato ragione riportandola in Puglia.
“Questa sentenza avrà - dichiara il Segretario Generale della UIL Scuola Puglia, Gianni Verga - effetto domino rispetto a circa un migliaio di trasferimenti sbagliati, per i pugliesi, con l’inevitabile conseguenza che il sistema scolastico andrà in tilt, con buona pace dei nostri parlamentari locali che continuano a dare sponda alle inutili azioni di questo Governo”.

“Si corre il rischio – attacca ancora Verga - che gli alunni, ad anno scolastico inoltrato, continuino a cambiare i loro docenti. Se proprio non si vuole ripristinare lo stato di diritto, che almeno si pensi a salvaguardare la didattica. Ma sembra che quest’ultimo aspetto all’amministrazione scolastica non interessi molto. Sono migliaia gli insegnanti che sono stati costretti ad accettare sedi lontane, anche oltre 1000 chilometri dalla propria residenza, dovendo rinunciare alla propria famiglia e con un esborso notevole di soldi per poter trovare una nuova casa, nonostante la disponibilità di numerose sedi vicino alla propria residenza, dove incredibilmente sono finiti assegnati colleghi con meno punteggio o addirittura con punti zero. A nulla sono valse le richieste della UIL Scuola relative alla revisione dei trasferimenti e le circa mille richieste di conciliazione in Puglia e per la Puglia. Naturalmente, ogni sentenza che i Giudici emetteranno avrà effetto anche sui controinteressati, effetto che può essere scongiurato soltanto con il rifacimento delle operazioni”.

“Chiediamo formalmente – chiosa Verga - che le spese di questi giudizi, persi già in partenza, siano addebitate ai responsabili che non hanno ottemperato alle legittime richieste dei ricorrenti, per violazione “del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti”. 

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