Biotestamento: sì della Camera, testo ora a Senato
ROMA. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti per i medici, escludono la possibilita' di sospendere nutrizione e idratazione (salvo in casi terminali), sono applicabili solo se il paziente ha un'accertata assenza di attivita' cerebrale. Sono i punti salienti della legge sul testamento biologico approvata oggi alla Camera, che per il varo definitivo dovra' tornare al Senato.
Il testo si compone di otto articoli:
- Il primo "riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia piu' in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge", e vieta esplicitamente "ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attivita' medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonche' all'alleviamento della sofferenza".
- Il secondo articolo e' quello sul 'consenso informato': "Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario e' attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole".
- L'articolo 3, il cuore della legge, definisce i limiti e le modalita' delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nelle quali il dichiarante "esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l'attivazione di trattamenti terapeutici purche' in conformita' a quanto prescritto dalla presente legge". E' una delle modifiche dell'ultim'ora: la legge prevede in sostanza che il paziente possa dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere, ma non escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto.
In ogni caso il testo ribadisce che alimentazione e idratazione "devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento". Altra modifica di oggi, tra le polemiche dell'opposizione, la riduzione di fatto della "platea": l'applicazione dei biotestamento scatta solo per chi e' "nell'incapacita' permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attivita' cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non puo' assumere decisioni che lo riguardano".
- Il quarto articolo stabilisce che le DAT hanno valore per 5 anni e sono rinnovabili.
- Il quinto prevede che entro 2 mesi dal varo dela legge vengano istituite dal ministero della Salute "linee guida cui le regioni si conformano" per "assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo".
- Il sesto articolo fissa la figura del fiduciario nominato dal dichiarante, "l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico".
- Il settimo sancisce che il biotestamento non sara' vincolante per il medico: "Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento - si legge infatti nel testo - sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno". Soppresso invece il collegio dei medici, inizialmente previsto per dirimere eventuali controversie tra medico e fiduciario.
- Infine, l'articolo 8 (che in realta' e' l'articolo 9, ma l'ottavo e' stato abrogato) istituisce il registro delle DAT "nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio e' il Ministero della Salute" .
Il testo si compone di otto articoli:
- Il primo "riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia piu' in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge", e vieta esplicitamente "ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attivita' medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonche' all'alleviamento della sofferenza".
- Il secondo articolo e' quello sul 'consenso informato': "Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario e' attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole".
- L'articolo 3, il cuore della legge, definisce i limiti e le modalita' delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nelle quali il dichiarante "esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l'attivazione di trattamenti terapeutici purche' in conformita' a quanto prescritto dalla presente legge". E' una delle modifiche dell'ultim'ora: la legge prevede in sostanza che il paziente possa dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere, ma non escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto.
In ogni caso il testo ribadisce che alimentazione e idratazione "devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non piu' efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento". Altra modifica di oggi, tra le polemiche dell'opposizione, la riduzione di fatto della "platea": l'applicazione dei biotestamento scatta solo per chi e' "nell'incapacita' permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attivita' cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non puo' assumere decisioni che lo riguardano".
- Il quarto articolo stabilisce che le DAT hanno valore per 5 anni e sono rinnovabili.
- Il quinto prevede che entro 2 mesi dal varo dela legge vengano istituite dal ministero della Salute "linee guida cui le regioni si conformano" per "assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo".
- Il sesto articolo fissa la figura del fiduciario nominato dal dichiarante, "l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico".
- Il settimo sancisce che il biotestamento non sara' vincolante per il medico: "Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento - si legge infatti nel testo - sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno". Soppresso invece il collegio dei medici, inizialmente previsto per dirimere eventuali controversie tra medico e fiduciario.
- Infine, l'articolo 8 (che in realta' e' l'articolo 9, ma l'ottavo e' stato abrogato) istituisce il registro delle DAT "nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio e' il Ministero della Salute" .
