La figura del mediatore civile: tra dubbi e nuove opportunità


di Maria Teresa Lattarulo. Per ridurre il numero delle cause civili dal 21 marzo è divenuto obbligatorio, per alcune materie, ricorrere ad un mediatore civile che tenti una conciliazione tra le parti allo scopo di evitare che si instauri un processo. Tale istituto ha sollevato varie critiche dal momento della sua introduzione: due questioni di costituzionalità sono state sollevate, una da parte del Tar Lazio e l’altra, nel mese di agosto, dal Giudice di pace di Parma. Inoltre il Ministero della Giustizia, con Regolamento 6 luglio 2011 n. 145 entrato in vigore il 26 agosto 2011, ha apportato delle modifiche alla disciplina della media-conciliazione in tema di vigilanza, professionalità dei mediatori e costi della mediazione.
Quanto al primo aspetto, ha stabilito che il direttore generale della Giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del ministero. Quanto all’aspetto dell’aggiornamento professionale, sul quale si appunta la maggior parte delle critiche, si è previsto che il mediatore debba essere non solo in possesso di una specifica formazione e aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, ma anche che attesti la partecipazione, nei due anni di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Nell’ipotesi in cui la controparte non si presenti il mediatore dovrà comunque svolgere l'incontro con la parte istante “anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione”, e “la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore”. In merito al costo, in caso di contumacia della controparte viene abbandonato il criterio proporzionale, che prevedeva la riduzione delle tariffe di un terzo, a favore di una cifra fissa determinata in 40 o 50 euro a seconda che si rientri nel primo o in tutti gli altri scaglioni, al fine di evitare un eccessivo costo per i cittadini. Quanto infine alle modalità di assegnazione delle cause ai mediatori, dovranno essere fissati “criteri inderogabili” che siano “predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”.
Nonostante l’intervento di regolamentazione, la media-conciliazione presenta ancora dei profili che destano perplessità da parte di molti osservatori. Si contesta in particolare che, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, si creerebbe una disparità fra coloro che possono avvalersi dell’assistenza di un legale e quanti non sono in condizioni tali da poterselo permettere. Inoltre la terzietà del mediatore è compromessa dal fatto che egli venga scelto dalla parte che richiede la mediazione. Infine qualunque laureato può conseguire la qualifica di mediatore, senza una preparazione specifica, con il solo requisito della partecipazione ad un corso di cinquanta ore. A fronte del business per gli organismi di mediazione non vi sarebbe, dunque, un’adeguata tutela dei cittadini.

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