Colonna: "Equo compenso per i professionisti, necessario chiarire alcuni aspetti della legge"


BARI - "In questi giorni i comuni pugliesi, doverosamente e opportunamente, stanno dando attuazione alle disposizioni di due leggi recentemente approvate dal Consiglio regionale: la n. 30/2019 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale) e la n. 32/2019 (Norme in materia di equo compenso nell’esercizio delle professioni regolamentate). 
Si tratta di due interventi legislativi finalizzati, rispettivamente, a tutelare le prestazioni professionali, in particolare il diritto al corrispettivo, rese su incarico dei privati e delle imprese nell’ambito dei procedimenti volti al rilascio di titoli abilitativi in campo edilizio ed urbanistico e, la seconda, a garantire il rispetto del principio dell’equo compenso nelle prestazioni, di qualunque tipo e in qualsivoglia ambito, rese dai professionisti. 
Tuttavia ho avuto notizia di incertezze interpretative da parte dei comuni su alcune disposizioni della legge 32. 
Come noto con questa legge la Regione (in tutte le sue articolazioni, comprese società e aziende dalla stessa partecipate, vigilate o controllate) si impegna a riconoscere equi compensi ai professionisti che prestano la loro attività in suo favore, conformemente a quanto stabilito negli appositi decreti ministeriali che fissano i parametri di riferimento per la loro determinazione, in modo che siano proporzionati al lavoro svolto, oltre che rispettosi della dignità della professione esercitata. 
C’è, inoltre, un altro importante punto: all’art. 4, commi 5 e 6, infatti, si prevede che, nel caso di prestazioni rese in esecuzione di incarichi professionali finalizzati alla presentazione di istanze, segnalazioni, dichiarazioni e comunicazioni di qualunque tipo ad una pubblica amministrazione del territorio regionale, l’effettivo rispetto della normativa in materia di “equo compenso” rappresenta una condizione indispensabile per la conclusione del procedimento amministrativo e deve essere attestato con apposita dichiarazione rilasciata dal committente. 
Ecco, su questo mi risulta che da parte di alcuni comuni si stia dando una lettura restrittiva di queste disposizioni, limitando il loro campo di applicazione unicamente alle fattispecie in cui l'incarico professionale sia conferito da una pubblica amministrazione o, addirittura, solo dalla Regione e da ogni sua articolazione. 
La lettura delle citate disposizioni, che forse avremmo dovuto meglio coordinare, stando almeno alle ragioni che ci hanno indotto ad approvarle, non può essere questa, a mio parere. 
La legge non riguarda esclusivamente incarichi professionali relativi a opere pubbliche. 
I commi 5 e 6 dell'art. 4 - in una cornice legislativa tutta orientata a garantire il rispetto, nella regolamentazione contrattuale dei rapporti con i professionisti, del principio dell'equo compenso, quindi con un approccio diverso da quello che ha ispirato la legge 30 - definiscono infatti una disciplina specifica per gli incarichi conferiti da qualunque committente, quindi non solo dalla Regione o da enti controllati ma anche da altri soggetti pubblici e privati. 
Qualsiasi committente, prescrive la legge, nella presentazione a una pubblica amministrazione del territorio regionale di istanze, segnalazioni, dichiarazioni e comunicazioni di qualunque tipo dovrà attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di aver rispettato la normativa in materia di equo compenso nella regolazione dei rapporti con il professionista incaricato. 
Una diversa lettura renderebbe di fatto quasi inapplicabili o comunque prive di efficacia sostanziale le stesse norme. 
Ad ogni modo, sebbene la volontà del legislatore regionale risulti sufficientemente chiara, ritengo che sia opportuno fugare ogni dubbio circa la loro portata applicativa, evitando così disparità di trattamento e procedure differenziate da comune a comune. Rivolgo pertanto un appello all’assessore Gianni Giannini, con il quale è stato elaborato il testo di legge, affinché fornisca i necessari chiarimenti (ai Comuni, in particolare) in modo da garantire una applicazione corretta e uniforme delle disposizioni di legge in tutto il territorio regionale e, soprattutto, assicurare certezza a tecnici, operatori e cittadini".
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