Lecce: furiosa lite in spiaggia per le deiezioni dei cani

LECCE - La calura e l’afa non risparmiano nessuno. Neppure l’amico dell’uomo che, anzi, proprio per il gran caldo, ha bisogno di immergersi in acqua per trovare un po’ di refrigerio.

Ma può, il proprietario di un cane, portare il suo Fido fra i bagnanti stesi al sole o immersi in acqua lungo il litorale salentino? O meglio, può farlo senza tenere conto delle molestie che l’incolpevole animale «regala» ai bagnanti e, soprattutto, rispettando le più elementari norme di igiene e sicurezza a garanzia della collettività?

E’ quanto ha cercato di appurare Salute Salento, dopo la segnalazione di un cittadino che lunedì scorso ha assistito con apprensione ad un furioso litigio fra un bagnante steso al sole di una spiaggia libera del litorale di Frigole e un altro signore che sulla stessa spiaggia ha pensato di bagnare in mare il suo “maremmano” bianco, di mezzo pelo.

«Poco prima di scendere in acqua – riferisce il testimone – l’animale aveva fatto i suoi bisogni sulla sabbia, a ridosso della vegetazione dunale. Poi ha sguazzato giulivo in mare, dove in quel momento non vi erano bagnanti».

E prosegue, «Il bagnante sull’asciugamano ha protestato e ha minacciato di fare intervenire i vigili urbani, i carabinieri o la vigilanza in mare della Capitaneria di San Foca. L’altro, per tutta risposta, ha continuato ad assecondare le gioiose evoluzioni del suo cane».

Salute Salento ha voluto documentarsi e ha chiesto dapprima al Dipartimento di Prevenzione della Asl (Uffici Igiene pubblica e Veterinario). Da qui siamo stati indirizzati alla Capitaneria di Porto di Gallipoli e alle sue ordinanze. Dalla Guardia Costiera ci hanno informato che le regole per l’accesso degli animali sul demanio marittimo sono contenute nell’Ordinanza Balneare della Regione Puglia e precisamente:  

PUGLIA - Ordinanza balneare n.358/2013 ("Divieto accesso animali in spiaggia") del 23/04/2013, emanata dall’Assessorato al Bilancio della Regione Puglia, Servizio Demanio e Patrimonio, disciplinante l’esercizio delle attività turistico-balneari-commerciali.

L’ ordinanza, che ha fatto e fa molto discutere, pare che sua stata in parte emendata e che stabilisca, tra l’altro, che restano esclusi dal divieto di accesso per i cani i luoghi liberi, cioè non considerati "lidi", come i litorali di scoglio. Intendendo, secondo noi, i luoghi impervi e difficilmente accessibili ai bagnanti.

L’ordinanza completa, reperibile sul sito della Regione Puglia, disciplina tutte le attività sul demanio marittimo. In particolare, per l’accesso degli animali, vale il comma s), che abbiamo stralciato e riportato.

ART. 3 PRESCRIZIONI SULL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO

Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese è ASSOLUTAMENTE VIETATO:
…….
s) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per i non vedenti e, nelle sole ore di chiusura, dei cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare. Ciascun Comune potrà autorizzare i concessionari che lo richiedono, ad attrezzare con opere leggere e di facile rimozione, all’interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d’affezione (cani e gatti) secondo quanto disposto dagli appositi regolamenti, adottati dai comuni, e dai servizi veterinari delle REGIONE PUGLIA Ordinanza Balneare  AA.SS.LL. competenti per territorio, tenuto conto che tali zone dovranno essere dotate di accesso indipendente e individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all’utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L’accesso è comunque consentito solo a cani che manifestano un aspetto sano e siano in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei. Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l’accesso, nell’ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d’affezione di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall’art. 2052 del Codice Civile;

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