Riserva di legge, irretroattività sfavorevole e stato di emergenza (Quarta parte)

(WilliamCho /Pixabay)

VINCENZO NICOLA CASULLI -
La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad esprimersi sul punto, ha ribadito la natura sostanziale della prescrizione ed ha escluso la questione della legittimità costituzionale, ritenendo l'art. 83 Dl 18/2020 conforme al principio dell'irretroattività sfavorevole.

Il ragionamento seguito dai giudici della Suprema Corte è quello di ricondurre la disciplina dettata dalla norma citata all'alveo dei casi cui fa riferimento l'art. 159 c.p.

Nello specifico, il legislatore non avrebbe introdotto una nuova figura di prescrizione, ma avrebbe individuato un presupposto per rendere applicabile la fattispecie generale prevista dall'art. 159 c.p.

L'intervento legislativo, inoltre, risulterebbe giustificato dallo stato di necessità e dall'esigenza di fronteggiare una situazione emergenziale.

Appare evidente, dal testo dell'art. 159 c.p., una stretta connessione tra il decorso dei termini di prescrizione e il decorso del processo, tanto che, laddove questo venga sospeso, non può che verificarsi una sospensione anche dei termini di prescrizione, che in questi casi, risulta fisiologica.

La questione è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo l'art. 83 Dl 18/2020 conforme all'art. 25, co II Cost e, in particolare, al principio dell'irretroattività sfavorevole.

In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, è possibile ricercare gli argomenti che possono essere posti a sostegno della lettura costituzionalmente orientata della norma de quo.

Uno di tali argomenti potrebbe riguardare la natura giuridica della prescrizione, che dunque potrebbe essere considerata istituto "non del tutto" sostanziale. Difatti, la stessa Corte Costituzionale, se da un lato ha affermato con fermezza la natura sostanziale della prescrizione, dall'altro ha riconosciuto che essa è in concreto esposta a vicende processuali e che, pertanto, l'applicazione delle regole in materia richiede una valutazione del caso concreto.

Un'ulteriore tesi, che consentirebbe di giustificare la legittimità costituzionale dell'art. 83 potrebbe rintracciarsi proprio nella riconducibilità di tale norma all'alveo dell'art. 159 c.p.. L'accoglimento di tale tesi avrebbe certamente il pregio di non sovvertire il diritto vivente sulla natura giuridica della prescrizione e di non mettere in discussione l'inderogabilità dell'irretroattività sfavorevole.

Argomento ulteriore e contrario, invece, potrebbe consistere nell' ammettere la cedevolezza di tale principio in situazioni di emergenza, che impongono soluzioni alternative, necessariamente non predeterminate e giustificate dalla natura extra ordinem dell'evento cui si deve far fronte.

In particolare, si potrebbe sostenere la necessità di derogare al principio dell'irretroattività sfavorevole, all'esito di un bilanciamento, da condursi alla luce della ragionevolezza, con ulteriori principi in gioco, quali, in questo caso, il diritto alla vita e alla salute. Sarebbe proprio l'esigenza di tutela di tali diritti, infatti, a giustificare la sospensione di attività di diversa natura, ivi compresa l'attività giudiziaria, da cui deriverebbe inevitabilmente la sospensione del decorso dei termini di prescrizione.

L'accoglimento di tale tesi rischierebbe, tuttavia, di mettere in discussione l'inderogabilità della irretroattività sfavorevole, considerato uno dei principi supremi del diritto penale. La conseguenza sarebbe certamente quella di scalfire la garanzia che tale principio offre, venendone sacrificata la ratio: garantire la prevedibilità e la calcolabilità delle conseguenze afflittive che derivano dalla propria condotta.

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