Diritto Internazionale Umanitario e ruolo dello Stato


VINCENZO NICOLA CASULLI
- La concretizzazione del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e del Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali, ha consentito di introdurre le prime due generazioni di Diritti fondamentali rappresentati dai diritti civili e politici, da un lato, finalizzati a proteggere l’autonomia personale dall’ingerenza dello Stato e a garantire la partecipazione degli individui alla vita e alle decisioni politiche dello Stato stesso e, dall’altro, dai diritti economici, sociali e culturali, i quali prevedono non solo obblighi di non ingerenza da parte dello Stato ma anche un intervento attivo da parte dello stesso tramite legislazioni specifiche, al fine di garantire il godimento di uguali diritti a tutti i cittadini.

A tali categorie di diritti si aggiunsero, successivamente, i diritti relativi alla solidarietà sociale, alle categorie di persone vulnerabili (bambini, anziani, migranti, portatori di handicap, ecc.), oltre che al diritto alla pace, allo sviluppo, all’assistenza umanitaria e alla protezione dell’ambiente. Anche nel caso di questi diritti, oltre al divieto di ingerenze, è previsto un ruolo attivo dello Stato al fine di attuarne una effettiva tutela.

Per queste ragioni furono istituite le Corti Internazionali, con competenza a ricevere anche ricorsi individuali. In Europa, nel 1959, venne istituita la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale si occupa di garantire il rispetto e l’applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, mentre nel 1969 fu costituita la Corte interamericana dei Diritti Umani, a tutela della Convenzione americana dei Diritti Umani, ed infine, nel 1981, la Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli preposta alla tutela della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei popoli.

A questo punto, è possibile delineare la linea di demarcazione tra Diritto Umanitario e Diritti Umani. (3. Continua)

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