Contenzioso da responsabilità medica: la palla passa ora ai conciliatori

di Jacopo Metta
Negli ultimi anni le richieste di risarcimento danni per presunta malpractice sanitaria hanno avuto un costante e progressivo aumento, che si traducono ogni anno in circa 15 mila nuove controversie medico-legali pendenti nei nostri tribunali. Dunque, i cittadini sono sempre meno disposti a tollerare anche il più piccolo danno fisico o morale loro derivante da una non adeguata informativa o non corretta prestazione sanitaria. Nella maggior parte dei casi però la responsabilità del danno non è legata al comportamento di un singolo medico ma alla struttura in cui questi agisce.
In tali casi più che di responsabilità medica si deve parlare di responsabilità della struttura sanitaria essendo in contestazione l’organizzazione del servizio in rapporto ad eventuali omissioni nella predisposizione di personale, nella predisposizione di strumenti tecnici o nella distribuzione delle risorse. Il proliferare del contenzioso in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico è peraltro incoraggiato dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 577 del 11.01.08, secondo cui nell’istaurato giudizio l’attore, paziente danneggiato, si deve limitare a provare il contratto e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre il convenuto, medico o struttura sanitaria, ha l’arduo compito di dimostrare che non vi è stato l’inadempimento lamentato o che, pur sussistendo, esso non è stato etiologicamente rilevante. Sta così accadendo che le assicurazioni, a fronte di continue stratosferiche denunce per danni, stanno iniziando a rifiutare la stipula di polizze ai professionisti del settore sanitario atteso che gli indennizzi in caso di sinistro costano il triplo di quanto incassato. Per porre un freno a questo fenomeno il legislatore con D.lgs 28/2010 ha ricompreso la materia del risarcimento del danno da responsabilità medica tra quelle per le quali dal 20 marzo 2011 sarà obbligatorio il tentativo di conciliazione, da esperire preliminarmente all’instaurazione del giudizio. Dunque, non sarà più possibile rivolgersi direttamente alla magistratura senza aver prima tentato la strada della conciliazione. Fondamentale sarà il ruolo dei conciliatori che avranno il non facile compito di trovare la sintesi tra le opposte ragioni, costituendo un temporaneo diaframma all’insorgenza indiscriminata del contenzioso giudiziario. Per il momento la novità offerta dal legislatore raccoglie il plauso della classe medica, ma bisognerà attendere il nuovo anno per verificare in concreto quanto il ruolo dei mediatori inciderà su questo nuovo fenomeno sociale.

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