Corte europea, nuova sentenza su determinazione nome di famiglia

di Maria Teresa Lattarulo
In una recente sentenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato il tema di grande attualità anche in Italia della determinazione del nome di famiglia, sancendo in questo ambito la parità fra i sessi. Nel caso Losonci Rose e Rose c. Svizzera, del 9 novembre 2010, i ricorrenti, un cittadino ungherese e sua moglie, che ha la nazionalità svizzera e francese, avendo intenzione di sposarsi, hanno chiesto di mantenere ognuno il proprio cognome, piuttosto che scegliere un cognome di famiglia che uno di essi dovesse aggiungere al proprio cognome di origine. La richiesta era soprattutto motivata dal fatto che la futura sposa ricopriva un posto importante in seno all'Amministrazione federale, ove era ben nota col suo nome da nubile. Essendo stata respinta questa richiesta, i due coniugi hanno assunto quale cognome comune quello della moglie che il marito ha aggiunto al proprio.
Successivamente, il marito ha chiesto, in applicazione della propria legge nazionale ungherese, di essere autorizzato ad usare solo il proprio cognome di origine. Tale richiesta è stata respinta nonostante, nei casi in cui è la moglie ad avere la nazionalità straniera, il diritto svizzero consenta che il cognome sia disciplinato dalla propria legge. Le parti hanno quindi lamentato una discriminazione per violazione del principio di parità fra i sessi in quanto il marito di nazionalità straniera è sfavorito, nella scelta del cognome, rispetto alla moglie di nazionalità straniera.
La Corte ha esaminato il caso alla luce dell’articolo 14 che sancisce il divieto di discriminazione, in combinato disposto con l'articolo 8 che sancisce il diritto alla vita privata e familiare. Le autorità svizzere hanno affermato di aver perseguito l’obiettivo legittimo di riflettere l’unità del nucleo familiare per mezzo di un singolo “nome familiare”.

Anche se la Corte ha sottolineato il potere discrezionale degli Stati che hanno ratificato la Convenzione nell’adottare misure per riflettere l'unità della famiglia, essa ha ribadito che solo un valido motivo potrebbe giustificare una disparità di trattamento in base al sesso.
La Corte ha ribadito che il nome di una persona, essendo il principale mezzo di identificazione personale all'interno della società, è uno degli aspetti fondamentali da prendere in considerazione in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Di conseguenza, ha concluso che le norme in vigore in Svizzera hanno dato luogo a discriminazione tra coppie binazionali a seconda che l'uomo o la donna avessero la nazionalità svizzera e che vi è quindi stata violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8.

La decisione esaminata, che conferma una precedente giurisprudenza, appare di grande interesse nel nostro ordinamento ove, come è noto, vi è una norma consuetudinaria che, rispecchiando una concezione superata della famiglia, impone l’attribuzione del cognome paterno, indipendentemente dalla volontà comune dei coniugi. Il nostro ordinamento è isolato rispetto agli altri Stati europei, come Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Galles. Già sette disegni di legge sono stati presentati in Parlamento, ma il legislatore non ha ancora provveduto. Potrà essere la via del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo il modo per sollecitare il legislatore ad aggiornare la materia?

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