Prospettive di ripartenza per la Giustizia italiana dopo la pandemia: quale futuro? (Parte seconda)

(Pixabay)
VINCENZO NICOLA CASULLI - Altra misura prevista dal menzionato decreto rientrante nell'ottica del contenimento della diffusione del virus è rappresentata dalla celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche. Si tratta di una norma dettata dal buon senso che non va ad incidere sulle garanzie costituzionali del cittadino a patto che non si stabilizzi nel tempo (al momento la norma è applicabile fino al 30 giugno). Allo stesso modo si prevede che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare venga assicurata, laddove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Tali nuovi meccanismi hanno creato allarme in dottrina e giurisprudenza per il rischio che possano cristallizzarsi nuove prassi normative che smaterializzino la presenza delle parti nel processo, ed è pertanto necessario, in sede di conversione del decreto, prevedere l’assoluta volontarietà e temporaneità della partecipazione a distanza, dovuta all’eccezionale emergenza del rischio epidemiologico, limitatamente ai processi indifferibili. Vi sono, infatti, delle garanzie costituzionali che non devono assolutamente essere limitate o compresse come, ad esempio, assicurare che gli imputati possano avere conversazioni riservate con il proprio difensore nonostante si trovino in luoghi diversi durante la celebrazione dell’udienza.

Un’ulteriore attenzione va posta al passaggio del decreto in cui si riferisce, in riferimento alle persone detenute, che tenendo conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà. Anche questa disposizione appare non conforme ai principi costituzionali ed in particolare alla norma di cui all’art. 27 della Costituzione, che implicitamente tutela la salute del recluso, cui deve consentirsi di effettuare anche, in caso di necessità, il periodo di quarantena che, per ovvi motivi, non può essere garantito in istituto.

Di dubbia legittimità costituzionale, infine, in quanto non sono dettate da motivazioni di ordine sanitario e incidono pesantemente sullo status dell’imputato, sono invece le norme che prevedono una ingiustificata sospensione della prescrizione.

In definitiva, soprattutto per il processo penale, bisogna riconoscere che alcune di queste disposizioni hanno un impatto significativo sul diritto a un processo equo, quali la durata ragionevole del procedimento, l’accesso ad un avvocato, l’effettiva partecipazione al procedimento, la pubblicità dell’udienza, il diritto ad essere presenti all’udienza e la preparazione della difesa.

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