Diritto di visita in tempi di pandemia: riflessioni

(Ezequiel_Octaviano /Pixabay)
VINCENZO NICOLA CASULLI - La terribile emergenza sanitaria che ha invaso l'intero pianeta ha propagato i suoi effetti anche sul piano dei rapporti familiari, soprattutto con riferimento al diritto di visita tra figli e genitori separati non collocatari. In proposito, la pandemia non può e non deve essere utilizzata al fine di ledere il diritto dei minori alla bigenitorialità, diritto fondato sull’art. 30 Cost. e sull’art. 8 CEDU. La continuità del rapporto genitore/figlio, esplicitata con il diritto di visita, è un baluardo essenziale proprio al fine di garantire il diritto alla salute ed il diritto al benessere psicofisico dei bambini, che trovano suffragio nell'art. 32 Cost.. Infatti, proprio a seguito dei vari provvedimenti nazionali emessi al fine di contrastare il contagio da Covid-19, con riferimento espresso al diritto di visita del genitore non collocatario della prole, già in data 10.03.2020, il Governo, attraverso il proprio sito istituzionale - governo.it - ha chiarito che "gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio".

Ne discende, quindi, che i decreti ministeriali non abbiano sospeso i provvedimenti in punto di regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. Analizzando alcuni orientamenti di merito, in proposito, si rileva che il Tribunale di Milano ha chiarito che le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione/divorzio, contemperando le modalità di esercizio del diritto di visita con le disposizioni generali ed alla luce del buon senso, da sempre elemento imprescindibile di ogni rapporto umano e troppo spesso ignorato.

Differente è l'orientamento del Tribunale di Bari che, con ordinanza del 26 marzo 2020, ha accolto l’istanza di un genitore, ritenendo che gli incontri del figlio con il genitore dimorante in un Comune diverso da quello di residenza del minore, non rispettassero le condizioni di sicurezza fissate dagli ultimi D.P.C.M. e finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19. Per tali ragioni, il Giudice adito ha sospeso le visite genitoriali, che saranno riprese al momento della cessazione dell’emergenza epidemiologica, disponendo, altresì, che, nel frattempo, i contatti tra padre e figlio potranno essere esercitati mediante videochiamate che divengono il mezzo alternativo di tutela della bigenitorialità.

Pertanto, l’eventuale sospensione del diritto di visita dovrà essere compensata con maggiori contatti fra genitore/figlio e non dovrà essere intesa, dall’altro genitore, come una sospensione totale del diritto di visita. Occorre ribadire con grande forza che la quarantena non possa essere strumentalizzata per impedire la frequentazione del genitore non collocatario con i figli, creando evidenti sofferenze anche a questi ultimi a cui, ingiustificatamente, viene sottratta una figura genitoriale. Vale il caso di ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, riguardo alla posizione del genitore collocatario, ha stabilito che, tra i requisiti di idoneità genitoriale, rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana. L'assenza di tale requisito potrebbe indurre a formulare un giudizio di inadeguatezza genitoriale, incompatibile con la scelta di genitore collocatario, se non, in via subordinata, con l’affidamento condiviso.

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