Sospensione dell’area a caldo dell’ex Ilva: Tribunale di Milano fissa il termine al 24 agosto
MILANO - Il Tribunale civile di Milano ha disposto la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento dell’ex Ilva a partire dal 24 agosto 2026, qualora non venga adeguata l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA). La misura è stata richiesta dai residenti del Comune di Taranto, che segnalano rischi attuali per la salute pubblica. Il tribunale precisa che il decreto non è al momento esecutivo e potrà diventarlo solo se non impugnato.
Secondo la nota del tribunale, la “disapplicazione dell’AIA 2025” riguarda alcune prescrizioni specifiche, tra cui il monitoraggio di PM10 e PM2,5, il regime dei wind days, l’installazione dei serbatoi contenenti sostanze pericolose, la temperatura minima di combustione delle torce per i gas di affinazione dell’acciaio e l’intercettazione completa delle emissioni diffuse durante il trasferimento del coke. Tali prescrizioni, sottolinea il tribunale, non prevedono termini certi per la realizzazione degli interventi di ambientalizzazione, e la sospensione viene disposta per accelerarne l’attuazione.
Le società coinvolte – Acciaierie d’Italia S.p.A., Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. e ILVA S.p.A. – avranno tempo fino al 24 agosto 2026 per ottenere un’integrazione dell’AIA 2025 che definisca tempi certi e ragionevoli per l’attuazione degli studi di fattibilità, dei piani e dei cronoprogrammi previsti dalle prescrizioni ritenute illegittime, impegnandosi a realizzarli tempestivamente.
In assenza di tali adempimenti, a partire dal 24 agosto 2026 dovranno iniziare le attività tecniche e amministrative necessarie alla sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento. L’ordine di sospensione cesserà di avere effetto non appena le parti resistenti avranno completato gli obblighi previsti.
Secondo la nota del tribunale, la “disapplicazione dell’AIA 2025” riguarda alcune prescrizioni specifiche, tra cui il monitoraggio di PM10 e PM2,5, il regime dei wind days, l’installazione dei serbatoi contenenti sostanze pericolose, la temperatura minima di combustione delle torce per i gas di affinazione dell’acciaio e l’intercettazione completa delle emissioni diffuse durante il trasferimento del coke. Tali prescrizioni, sottolinea il tribunale, non prevedono termini certi per la realizzazione degli interventi di ambientalizzazione, e la sospensione viene disposta per accelerarne l’attuazione.
Le società coinvolte – Acciaierie d’Italia S.p.A., Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. e ILVA S.p.A. – avranno tempo fino al 24 agosto 2026 per ottenere un’integrazione dell’AIA 2025 che definisca tempi certi e ragionevoli per l’attuazione degli studi di fattibilità, dei piani e dei cronoprogrammi previsti dalle prescrizioni ritenute illegittime, impegnandosi a realizzarli tempestivamente.
In assenza di tali adempimenti, a partire dal 24 agosto 2026 dovranno iniziare le attività tecniche e amministrative necessarie alla sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento. L’ordine di sospensione cesserà di avere effetto non appena le parti resistenti avranno completato gli obblighi previsti.
