Patto di stabilità, Cdm impugna legge regionale pugliese su consulenze e incarichi dirigenziali a termine

ROMA. Altolà da Palazzo Chigi alle consulenze e agli incarichi dirigenziali a termine della legge n. 10 del 2010 della Regione Puglia. Il Consiglio dei Ministri di oggi ha infatti impugnato su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, due leggi regionali del Piemonte e della Puglia. Su proposta del ministero dell'Ambiente, la legge regionale Piemonte 18/2010, con riferimento all'articolo 15 e all'articolo 27. Su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, e di quello per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta, la legge regionale della Puglia n. 10 del 2010, con la quale la ''Regione intende continuare ad avvalersi degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonche' dei contratti di servizio stipulati per attuare i programmi comunitari".
"Tale disposizione", si apprende nella nota ministeriale, "contrasta con l'articolo 14, comma 21 del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, il quale prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, come nel caso della Regione Puglia, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno della Regione e i contratti a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e assimilati, nonche' i contratti di servizi con soggetti privati (art. 76, comma 4 secondo periodo del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), stipulati e prorogati dalla Regione siano revocati di diritto".
"La norma impugnata", conclude la nota, "confligge altresi' con l'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 che stabilisce i criteri di conferimento degli incarichi esterni.
Pertanto, la legge regionale si pone in contrasto con le disposizioni statali sopra citate e conseguentemente con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento di finanza pubblica, nonche' con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione''.

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