Vendita internazionale di merci: nuovi rischi per le nostre imprese

di Jacopo Metta
Secondo i dati diffusi dall’Istat l’8 settembre scorso, nel primo semestre del 2010 tutte le ripartizioni territoriali italiane hanno fatto rilevare incrementi nelle esportazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con aumenti particolarmente rilevanti per l’Italia insulare, più 49,2 per cento, ed incrementi superiori alla media nazionale per l’Italia meridionale e centrale, pari rispettivamente a più 15,3 e più 14 per cento.Se questo dato è certamente positivo per l’economica italiana, tuttavia è strettamente legato alla capacità e puntualità delle società estere, acquirenti, nel corrispondere i corrispettivi in denaro pattuiti.
In caso di inadempimento non sarà facile per le nostre società procedere al recupero coatto di quanto dovuto.
Infatti, secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 44/01, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 1 marzo 2002, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto un rapporto contrattuale tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca, l’azione va proposta dinanzi ai giudici dello Stato ove il convenuto ha il proprio domicilio (art. 2 punto 1), o, in via alternativa, dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita (art. 5 punto 1), precisando che nel caso di compravendita di beni il luogo di esecuzione è quello nel quale questi sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.
Tuttavia, sempre in tema di vendita internazionale di beni mobili, la Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a Vienna l’11.04.1980 e resa esecutiva con Legge 11.12.1985 n. 765. all’articolo 31 sancisce che se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare il suo obbligo consiste nel consegnare le merci al primo trasportatore.
Sulla base di tale Convenzione la pressochè costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la competenza a decidere sulle controversie in tale materia spettasse al giudice del luogo nel quale i beni sono stati consegnati al primo vettore per la trasmissione al compratore.
Tuttavia, di recente la suprema Corte, Cass. civ. S.U. 5 ottobre 2009 del 05.10.09 ha ritenuto che “a tale orientamento non possa essere data ulteriore continuità” e che, invece, in tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente, sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute, a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa.
Le nostre società saranno pertanto costrette ad inseguire fuori dal territorio nazionale i propri creditori affrontando giudizi in giro per l’Europa, con inevitabile aumento dei costi di recupero.

per maggiori info: j.metta@studiolegalemetta.it