Rimborsi consiglieri: Avvocatura pugliese, termini scaduti

BARI. L'Avvocatura regionale pugliese ''ha emesso un parere sulle differenze indennitarie richieste da ex consiglieri e consiglieri in carica'' ritenendo che "le differenze non sono suscettibili di rimborso per effetto del termine fissato a pena di decadenza dall'art.21 l.1034/1971 per impugnare l'atto amministrativo". Il titolo di pagamento è costituito da una "determinazione dell'ufficio di presidenza del 30 gennaio 2006, n.26". L'invalidità è "non insanabile e suscettibile di essere fatta valere in ogni tempo, ma rilevabile nel termine di 60 giorni, nella specie abbondantemente scaduto".