Foggia: infermiera Asl non iscritta all’albo, sospesa dal servizio
FOGGIA.
“NON risulta iscritta all’Albo professionale (…) è in possesso di titolo di studio universitario privo di valore ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale infermieri”. Sulla scorta dell’annotazione del DG del 6/12/2012, l’Asl Foggia ha deliberato la sospensione “in via cautelativa e con effetto immediato dal servizio e dalla retribuzione, salvo eventuali provvedimenti sanzionatori definitivi”, della signora, dipendente a tempo indeterminato con la qualifica Collaboratore professionale sanitario – Infermiere.
Nei confronti della donna era stata avviata un’indagine interna dopo fatti segnalati in un esposto anonimo con istruttoria demandata al Nucleo Ispettivo Aziendale. Il NIA, sulla base delle informazioni contenute nell’esposto, ha richiesto all’UniversitĂ degli Studi di Foggia notizie in merito al possesso da parte della signora del diploma universitario in Scienze infermieristiche, al Collegio IPASVI di Ancona chiarimenti sulla cancellazione dall’Albo professionale per “mancanza di titolo infermiere” e all’IPASVI di Foggia delucidazioni sulla iscrizione al giĂ citato Albo.
In attesa delle certificazione da parte dell’UniversitĂ sul titolo di studio conseguito dalla donna, sono pervenute all’attenzione del Nucleo, le risposte alle notizie richieste, da parte dell’IPASVI di Foggia che ha attestato la non iscrizione a nessuno degli Albi del locale Collegio
(Infermieri, Assistenti Sanitari, Infermieri pediatrici), nonchĂ©, a seguito di corrispondenza intercorsa con l’omologo Collegio di Ancona, la cancellazione da quell’Albo infermieri per “mancanza di titolo Infermiere”, circostanza confermata, in via diretta, dallo stesso IPASVI di Ancona con propria successiva nota agli atti dell’Asl/Fg.
Sulla scorta di quanto acquisito, il NIA ha redatto la relazione finale datata 4/12/2012 nella quale è stato accertato che la signora:
a) non risulta iscritta all’Albo professionale;
b) ha violato l’art. 2, comma 3, della L. n° 43 del 1/02/2006;
c) è mancante del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lett. d) del D.P.R.n° 220 del 27/03/2001;
d) è in possesso di titolo di studio universitario privo di valore ai fini dell’iscrizione all’Albo
professionale infermieri.
Da qui l’annotazione della Direzione Generale del 6/12/2012 con la quale si è disposta, quali provvedimenti da intraprendere nei confronti della donna,
la segnalazione alla Procura della Repubblica di Foggia, l’avvio del procedimento disciplinare e la sospensione immediata dal servizio, salvo l’eventuale provvedimento di licenziamento. Dunque la sospensione cautelare dal servizio, salvo l’emanazione, in futuro, di eventuali piĂą pesanti provvedimenti sanzionatori.
FONTE: Stato Quotidiano
Tags:
Foggia
