Le misure emergenziali al vaglio della Consulta con riferimento alla sospensione dei termini prescrizionali


VINCENZO NICOLA CASULLI - Il Tribunale di Siena, con l'ordinanza del 21 maggio 2020, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 83 del D.L. 18/2020 in riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 per un periodo pari a quello della sospensione dei termini necessari al compimento degli atti del procedimento penale, prolungando, così, i termini prescrizionali.

Tale sospensione provoca un allungamento dei tempi necessari alla prescrizione ordinaria del reato, a sfavore dell'imputato e in violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione e dell'irretroattività della legge penale, visto che questa modifica va a incidere su reati commessi prima del 9 marzo 2020.

Il menzionato Tribunale si rivolge alla Corte Costituzionale per chiedere che la stessa si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito, con modifiche, dalla legge n. 27/2020, in relazione all'art. 25 della Costituzione "là dove prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimane sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali."

Per motivare la rimessione della questione di costituzionalità alla Consulta, il Tribunale ripercorre quindi la normativa emergenziale emanata dopo il 9 marzo 2020. Il D.D.L. 11/2020, abrogato e decaduto, ha previsto "il differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020". 

Tale termine è stato prorogato al 15 aprile 2020 con art. 83. co. 1 del D.L. 18/2020 e successivamente all'11 maggio 2020 in virtù dell'art. 36 co. 1 D.L. 23/2020. La ratio sottesa ai Decreti menzionati è da ricercarsi nella necessità di evitare il contatto sociale per scongiurare il diffondersi dell'epidemia e di "neutralizzare ogni effetto negativo che il massimo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali". 

La disposizione più importante, però, è il co. 4 del citato art. 83, il quale dispone che "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione." 

In tal modo il Legislatore ha ancorato, di fatto, la decorrenza della prescrizione alla sospensione dei termini processuali. Invero, il legislatore, nel modulare l'istituto della prescrizione, deve attenersi sempre al principio di legalità e d'irretroattività della legge penale sfavorevole, anche nel caso della situazione complicata che sta attraversando il Paese alle prese con il virus. Non resta che attendere la decisione della Corte.
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