VINCENZO NICOLA CASULLI - Con questo articolo si intende introdurre una serie di tre articoli focalizzanti l’attività del volontariato, indagandone gli aspetti giuridici, economici e amministrativi. Gli aspetti giuridici rappresentano una tematica di fondamentale importanza.
L'attività di volontariato si sostanzia nel contributo prestato in modo personale, spontaneo e gratuito dal volontario, tramite un'organizzazione di cui fa parte. Tale attività viene prestata senza perseguire alcun fine di lucro, ma contraddistinta esclusivamente dal desiderio di solidarietà .
Le organizzazioni che svolgono le predette attività sono definite "Organizzazioni di volontariato" e sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta, con non meno di sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento, soprattutto in favore di beneficiari terzi, di una o più attività per le quali viene impiegata l’opera prevalente dei volontari associati. La disciplina è contenuta nel Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117), che tratta organicamente la disciplina che riguarda tutti gli enti impegnati nel settore di cui sopra. Il provvedimento de quo aggiorna e armonizza anche la normativa relativa al volontariato, che aveva come principale riferimento la Legge Quadro sul Volontariato (L.266 del 1991).
Gli enti del Terzo Settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che svolge, liberamente, attività in favore della comunità e del bene comune, anche tramite un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di guadagno, ma esclusivamente per fini solidaristici. (1. Continua)
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