La truffa dei contachilometri manomesso: come difendersi

VINCENZO NICOLA CASULLI - Per stabilire la quotazione di un'autovettura i parametri rilevanti sono rappresentati, principalmente, dalla data di immatricolazione e dai chilometri effettivamente percorsi. Ne consegue che, la manomissione del contachilometri affinchè segni un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivamente percorso dal veicolo può avere conseguenze anche sul valore dello stesso. Come fare a capire, quindi, se vi sono state manomissioni? I modi sono vari: la truffa è tipicamente svelata da un talloncino adesivo che riporta un cambio dell’olio ad una percorrenza ben superiore, oppure dalla verifica nel database della casa da parte di un’officina autorizzata che ha registrato un tagliando a percorrenza superiore, oppure con una verifica alla centralina. Ma vediamo, ora, cosa è necessario fare per difendersi da tale pratica commerciale scorretta.

In proposito, dal punto di vista del Codice del Consumo (ma anche del Codice civile) il contachilometri alterato comporta delle responsabilità contrattuali ben definite. E poco importa se la manomissione è opera del venditore o è stata fatta su suo ordine o da terzi prima che il veicolo fosse nella disponibilità del venditore; in sostanza spetta al venditore verificare ciò che vende, applicando la dovuta diligenza professionale, come puntualmente confermato in ogni provvedimento dell’Antitrust in materia. Ne discende che la responsabilità del venditore può riguardare tre aspetti: 1. penale per frode in commercio e truffa se vi sono prove che la manipolazione del contachilometri è avvenuta dopo la presa in carico del veicolo da parte del venditore, su sua disposizione; 2. contrattuale, per aver venduto una cosa per un’altra ed, infine, 3. istituzionale, per pratica commerciale scorretta. Le tre aree di responsabilità sono concorrenti, in quanto il venditore puó essere chiamato a rispondere di tutte e tre.

Il termine per agire è quello della garanzia legale  di 24 mesi, a meno che ci sia un accordo esplicito per la riduzione a 12 mesi. E' consigliabile inviare una raccomandata AR al Venditore, contestando al venditore un difetto di conformità grave, ai sensi dell’articolo 129 CdC; se la differenza supera i 50.000 Km non è sanabile e si deve esigere la risoluzione del contratto, come disposto dall’articolo 130 del CdC; se fosse sotto i Km 50.000, si può richiedere una riduzione del prezzo di vendita. La contestazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla scoperta del difetto ed entro l’ultimo giorno del periodo di garanzia legale. E' sempre possibile la segnalazione all’AGCM per la pratica commerciale scorretta, perché disponga le sanzioni previste dal Codice del Consumo (da €.5.000 a €.5.000.000).

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