Riserva di legge, irretroattività sfavorevole e stato di emergenza (Terza Parte)


VINCENZO NICOLA CASULLI -
Il dibattito sul rapporto tra irretroattività sfavorevole e stato di emergenza è alla base di una recente questione, posta all'attenzione della Corte Costituzionale.

Si tratta dell'art. 83 co IV DL 18/2020, con cui si dispone la sospensione del corso dei termini della prescrizione, anche in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto.

Orbene, il DL 18/2020 ha introdotto una causa di sospensione della prescrizione, che completa la generale disciplina di rinvio delle udienze civili e penali, al fine di perseguire l'obiettivo di contenere la diffusione del Covid-19 nei luoghi considerati particolarmente a rischio.

Si tratta, pertanto, di una disposizione volta a contrastare una situazione di emergenza, che viene introdotta mediante lo strumento del decreto legge, in ossequio al principio della riserva di legge.

La norma in questione, se da un lato quindi non risulta in contrasto con tale principio, dall'altro pone un problema di compatibilità con l'irretroattività sfavorevole, nella misura in cui la sospensione del corso dei termini della prescrizione, che determina un effetto in malam partem, viene disposta anche in relazione ai fatti pregressi e dunque anteriori all'entrata in vigore del decreto.

Anzitutto, è doverosa una premessa sulla natura giuridica della prescrizione, questione, anch'essa, oggetto di un'antica querelle.

Secondo l'orientamento, che sembrerebbe essere ormai pacificamente accolto in giurisprudenza, la prescrizione ha natura sostanziale, da cui deriva che l'istituto soggiace a tutti i principi posti alla base del diritto penale, tra cui il principio dell'irretroattività sfavorevole.

Al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia, infatti, la Corte Costituzionale ha ribadito che la prescrizione è soggetta allo statuto delle garanzie della legalità penale in quanto si tratta di un istituto che incide sulla punibilità della persona e, pertanto, deve essere ricondotto all'art. 25, co II Cost. Per tale ragione, la Consulta ha affermato che la garanzia offerta dalla norma debba ritenersi estesa all'intera disciplina della prescrizione, ivi compresi i fatti sospensivi ed interruttivi.

Orbene, la posizione assunta dalla giurisprudenza costituzionale in tema di prescrizione appare chiara: l'istituto ha natura sostanziale e in quanto tale soggiace ai principi di cui all'art. 25 co II Cost., ivi compreso il principio dell'irretroattività sfavorevole.

Rispetto a tale assunto, l'art. 83 Dl 18/2020 appare certamente in contrasto, in quanto introduce una disciplina della prescrizione che è in grado di retroagire a fatti pregressi.

La questione ha costituito oggetto di un acceso dibattito, che è stato più volte recentemente sottoposto all'attenzione della giurisprudenza.

In particolare, la giurisprudenza di merito ha osservato che la disciplina di cui all'art. 83 Dl 18/2020 si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 25, co II Cost e che, pertanto, la norma dovrebbe essere dichiarata incostituzionale.

A sostegno, si è richiamata non soltanto la natura sostanziale della prescrizione, bensì pure l'inderogabilità del principio della irretroattività sfavorevole che non potrebbe risultare cedevole neppure in un contesto emergenziale, quale quello cui cerca di far fronte il Dl 18/2020.

I giudici di merito hanno infatti osservato che il carattere eccezionale o necessitato della disciplina non sarebbe tale da giustificare una compressione dei principi dettati in materia penale, in quanto lo Stato di Diritto impedisce di derogare a quei principi che costituiscono elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale. Nessuna deroga può dunque essere ammessa al principio dell'irretroattività sfavorevole, la cui inderogabilità è ormai diritto vivente.

Occorre osservare, infatti, che il solo modo per ritenere l'art. 83 conforme alla Costituzione, sarebbe quello di considerare la prescrizione un istituto processuale e non sostanziale. Tuttavia, una eventuale "processualizzazione" della prescrizione sarebbe difficilmente giustificabile alla luce delle numerose sentenze della Corte Costituzionale, in cui se ne afferma una natura sostanziale.

Un ulteriore orientamento, al fine di approdare ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 83 ha osservato che la disciplina dettata non modifica, nè innova la disciplina della prescrizione, ma, al contrario, andrebbe ricondotta all'art. 159 c.p.

La norma citata, infatti, dispone una sospensione dei termini di prescrizione ogni qualvolta una specifica disposizione di legge disponga la sospensione dei procedimenti o dei processi penali, o dei termini di custodia cautelare.

Secondo tale orientamento, dunque, l'art. 83 Dl 18/2020 sarebbe una specifica disposizione di legge riconducibile ai casi previsti dallo stesso art. 159 c.p.

A tale tesi, si oppone un orientamento ulteriore, valorizzato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui ricondurre l'art. 83 all'art 159 c.p., ne determinerebbe una interpretatio abrogans, in quanto la norma si limiterebbe a ribadire quanto già affermato dalla disciplina generale in materia di prescrizione. Si osserva, inoltre, che le due norme avrebbero due presupposti diversi, in quanto mentre l'art. 159 c.p. fa riferimento ai casi di "sospensione dei procedimenti", l'art. 83 fa espresso riferimento al solo "rinvio di udienza", concetto non perfettamente coincidente con la sospensione dei procedimenti o processi penali.

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