Doveri informativi e responsabilità d’équipe (Prima parte)

(Ezequiel_Octaviano /pixabay)
VINCENZO NICOLA CASULLI - Una tematica di grande importanza attiene i doveri informativi nell’ambito del lavoro medico pluridisciplinare nonché gli eventuali profili di responsabilità ascrivibili al capo équipe rispetto all’errore di uno specialista. La questione risulta particolarmente dibattuta alla luce della crescente specializzazione delle branche mediche con conseguente frammentazione dei compiti assegnati ai singoli operatori.

In questi casi, il trattamento sanitario necessita dell’intervento di diversi specialisti chiamati ad operare in regime di collaborazione. Tale collaborazione può essere anche definita come una cooperazione multi-disciplinare dove, al concorso di apporti tecnico-scientifici da parte dei singoli operatori sanitari, si aggiungono obblighi di diligenza differenziati in ragione delle funzioni da questi concretamente svolte.  I singoli contributi tecnico-scientifici possono essere tra loro contestuali, laddove intervengano nel corso di un’attività unica, oppure successivi allorché il trattamento sanitario imponga una suddivisione dell’attività tra diversi gruppi di specialisti, chiamati ad operare in sequenza.  In via preliminare, appare doveroso focalizzare l’attenzione sul principio di affidamento, al quale dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto validità applicativa in ambito sanitario, in particolare nell’attività medico-chirurgica in équipe. Elaborato dalla dottrina tedesca in materia di circolazione stradale, tale principio è stato poi trasfuso nell’ordinamento italiano al fine di confinare l’obbligo di diligenza entro limiti compatibili con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost. In base a tale principio, nell’ambito di attività rischiose svolte da più soggetti, ognuno di essi può e deve confidare nel corretto comportamento degli altri, cioè nel rispetto da parte loro delle regole cautelari, scritte e non scritte, proprie delle rispettive attività ed aventi la funzione di prevenire il verificarsi di un evento dannoso.

Ne deriva che, ogni medico potrà fare affidamento sul corretto comportamento del collega, purché ispirato al pieno rispetto delle legis artis tipiche di quel settore specialistico, atteso che non sarà possibile richiedere indistintamente ad ogni operatore lo stesso livello di specializzazione, soprattutto nelle pratiche particolarmente impegnative in cui è necessario che ciascuno focalizzi la propria attenzione sullo specifico ruolo che è chiamato a svolgere concretamente. Tuttavia, il principio del legittimo affidamento subisce un affievolimento, divenendo c.d. attenuato o relativo in casi del tutto eccezionali, quali la riconoscibilità o prevedibilità dell’altrui comportamento inosservante e l’esistenza di una posizione di garanzia da cui derivano obblighi di controllo e coordinamento del capo équipe sull’operato altrui.

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