Giudicato e responsabilità extracontrattuale solidale (Seconda parte)

(qimono /pixabay)
VINCENZO NICOLA CASULLI -
La solidarietà dei responsabili dell’illecito è posta a maggior tutela della posizione del danneggiato, nei cui confronti i diversi autori del fatto sono considerati responsabili in solido ex art. 1292 c.c.. Questo significa che il soggetto danneggiato potrà richiedere ad uno solo dei debitori il pagamento integrale del danno. Al contrario, nei rapporti interni tra i singoli condebitori potrà operare una diversificazione in ragione dei coefficienti psicologici di partecipazione, al fine di graduare le diverse responsabilità nell’ottica del risarcimento.

Il secondo comma dell’art. 2055 c.c. disciplina, poi, l’azione di regresso avente come oggetto la determinazione delle quote di responsabilità ed è proponibile in via preventiva, non presupponendo il giudicato in ordine all’azione di responsabilità promossa dalla vittima.

Essa è esercitabile da parte di chi ha risarcito il danno e si commisura in base alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il terzo comma specifica che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Inoltre, tale disciplina è suscettibile di deroga con clausole convenzionali ai fini della sola ripartizione interna del peso del debito.

Proprio la natura solidale dell'obbligazione, in forza della quale ciascuno dei debitori può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, esclude che tra i predetti obbligati in solido si determini, ove agiscano congiuntamente in giudizio, una situazione di inscindibilità delle cause e quindi di litisconsorzio necessario, regolata dall'art. 102 c.p.c..

Infatti, l'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito-credito tra loro distinti. Sicché, quand'anche le cause concernenti tali rapporti siano state trattate in un unico processo, le stesse mantengono la loro autonomia e la sentenza conclusiva, pur formalmente unica, si risolve in tante pronunzie, tra loro indipendenti, quante sono le cause trattate.

Pertanto, l'obbligazione solidale non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi.

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