Bari, in vigore l'ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi e la tutela della cittadinanza


BARI - In linea con quanto previsto dal D.P.G.R. Puglia n. 177 del 04.05.2022, il sindaco Antonio Decaro ha emanato un’ordinanza tesa a prevenire ed evitare i rischi di incendi, in particolare nelle aree boschive, e al contempo a tutelare l’incolumità della cittadinanza soprattutto nel periodo in tal senso più pericoloso, che va dal 15 giugno e al 15 settembre.

Pertanto, il provvedimento ordina:

- ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie e di eseguire entro il 15 giugno, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi;

- ai proprietari, affittuari e conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di realizzare prontamente, lungo il perimetro dell’area coltivata e al suo interno, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; gli stessi non possono bruciare stoppie, paglie e vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali;

- che entro il 15 giugno 2022 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali, nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, e il gestore della rete SNAM per gli impianti fuori terra provvedano alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi possano espandersi alle strutture e infrastrutture industriali, soprattutto quegli insediamenti nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta un “effetto domino”;

- ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, di eseguire entro il 15 giugno, le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;

- alla Società di gestione delle Ferrovie, all’ANAS, all’Aqp, alla Società Autostrade, alla Città Metropolitana di Bari, ai Consorzi di Bonifica, al Consorzio ASI, entro il 15 giugno e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

Le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza sindacale comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

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