La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso

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VINCENZO NICOLA CASULLI -
L’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 7, L. 203/1991 prevede l’aumento di pena da un terzo alla metà per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Tuttavia, la predetta disposizione è stata abrogata dalla nuova formulazione dell’art. 416 bis.1 c.p., così come introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 5, che, inserendosi in un quadro di continuità normativa, ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della circostanza aggravante ad effetto speciale.

Da un punto di vista strettamente esegetico, avvalersi del metodo mafioso ovvero delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. significa utilizzare la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

L’aggravante di cui all’art. 7, infatti, è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime, che sono forzate ad accontentare spontaneamente i loro aggressori, non tanto per la loro fama criminale, ma soprattutto per la caratura proveniente dall’ambiente consortile in cui si muovono, ritenuto idoneo a suscitare paura di rappresaglie tramite complici, affiliati e soggetti contigui.

In altri termini, per la sussistenza dell’aggravante nella forma evocata è sufficiente che la condotta assuma veste tipicamente mafiosa e cioè che l’agente ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto.

Dunque, la struttura della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416 bis c.p., nè che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, l’analisi concreta della condotta tenuta dal soggetto agente e il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

Tuttavia, nella prassi sembra consolidarsi l’elaborazione di un c.d. principio di territorialità mafiosa, in particolare in quelle zone ad alta densità mafiosa ove si tenderebbe a dare per presunta la concretizzazione circostanziata delle condotte di agevolazione e di utilizzo del metodo mafioso, per il sol fatto che il soggetto agente si faccia forte dell’egemonia sul territorio del gruppo di appartenenza.

Tale “principio di territorialità” non può, però, determinare un mero automatismo tra il dato oggettivo del territorio con presenze mafiose, nell’accezione di cui all’art. 416 bis c.p., e la conseguente configurabilità dell’aggravante speciale.

Pertanto, si evince che la contestazione dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un’associazione di tipo mafiosa costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa.

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