Gasdotto TAP: Tribunale di Lecce assolve la società e gli imputati


LECCE – Il Tribunale di Lecce ha emesso la sentenza definitiva sul procedimento relativo alla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP), riguardante sette capi di imputazione contestati a vari responsabili della società e dei lavori. Con la decisione del 12 maggio 2025, le motivazioni depositate l’8 novembre 2025, il Tribunale ha assolto gli imputati, ritenendo legittime tutte le autorizzazioni, varianti e condotte connesse alla realizzazione dell’opera.

Autorizzazioni e valutazioni ambientali
Il Tribunale ha ritenuto regolari tutti gli atti di assenso, compresi i Decreti Ministeriali n. 223/2014 (compatibilità paesaggistica) e n. 72/2015 (approvazione del progetto definitivo), evidenziando come fossero stati valutati correttamente gli effetti cumulativi dell’opera e gli impatti ambientali, sia nella fase iniziale sia nelle successive integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente. Le varianti in corso d’opera sono state considerate pienamente legittime.

Espianto degli ulivi e Xylella
Per quanto riguarda l’espianto degli ulivi, il Tribunale ha stabilito la liceità dell’operazione, svolta nel rispetto delle linee guida regionali per la tutela degli ulivi monumentali e senza responsabilità nel decesso delle piante, attribuendo il danno al batterio Xylella fastidiosa. Inoltre, non è stato rilevato dolo nella condotta della società, che ha adottato tutte le cautele durante l’espianto e la custodia delle piante.

Inquinamento ambientale e sversamenti
Il Tribunale ha riscontrato ragionevoli dubbi sulla riconducibilità a TAP dello sversamento di sostanze in falda, evidenziando che il fenomeno non era significativo né pericoloso per la salute. Anche la contestazione di scarico di acque reflue industriali è stata rigettata, non essendo presenti gli elementi richiesti dalla normativa.

Recinzioni e opere di cantiere
Le recinzioni realizzate durante i lavori non necessitavano di titolo edilizio e non rientravano nella normativa sulle strutture produttive. Per alcune opere in assenza di titolo paesaggistico, il Tribunale ha rilevato che erano comunque scriminate per ordini prefettizi e esigenze di sicurezza sul cantiere.

Altri punti contestati
La realizzazione di spianamenti e l’estirpazione di macchia mediterranea non è stata ritenuta imputabile alla società, in quanto effettuata prima dell’istituzione della “Zona Rossa” e senza disponibilità dell’area da parte di TAP.

Conclusione
Il Tribunale di Lecce ha quindi assolto la società e gli imputati, dichiarando la non sussistenza di reati penali o amministrativi, confermando la regolarità delle procedure seguite per la costruzione del gasdotto TAP.

Questo verdetto chiude una lunga vicenda giudiziaria che aveva sollevato forti contestazioni ambientali e sociali, stabilendo la piena legittimità delle operazioni condotte dalla società.