Nuove norme per la segnalazione di inizio attività (SCIA)

di Donato FORENZA - Recentemente il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’art. 5 della legge 124/2015. Si tratta di un importante provvedimento per poter presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un modulo standard valido in tutta l’Italia. 

La pubblica amministrazione destinataria della SCIA dovrà pubblicare sul proprio sito il modello standard e provvederà ad indicare l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato per lo sviluppo dell’iter. Raddoppierà da trenta a sessanta giorni il termine entro cui le amministrazioni possono bloccare la SCIA. Il decreto modificherà l’art. 19 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e prevede che la Scia possa essere utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza compiere valutazioni discrezionali.

La SCIA dovrà essere corredata da autocertificazioni e, se richiesto, da asseverazioni di tecnici abilitati e da elaborati tecnici per verifiche. L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma qualora necessitano autorizzazioni ad hoc, si deve indire la conferenza di servizi per il via libera. 

L’Amministrazione che, dopo aver ricevuto la SCIA, accerti violazioni entro sessanta giorni dovrà adottare un provvedimento di diniego dell’attività; per consentire il rispetto dei tempi previsti, l’Amministrazione ricevente dovrà trasmetterla ad amministrazioni interessate entro cinquanta giorni in modo che possa ottenere un feedback; anche se i lavori iniziano, l’Amministrazione può annullarli d’ufficio entro diciotto mesi.Per evitare contenziosi, sarà varato un altro decreto.