Fase 2: come funzioneranno gli spostamenti, le fabbriche e i negozi


ROMA - A partire da lunedì 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. In base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SPOSTAMENTI - Gli spostamenti tra i territori saranno consentiti al 3 giugno. Da lunedì riaprono negozi, centri commerciali e musei su prenotazione. Shopping con guanti e mascherina. Non potranno comunque lasciare a propria abitazione le persone in quarantena perché positive al Covid-19. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni per  prevenire il rischio di contagio.

ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI - Le attività economiche, produttive e sociali, a partire dal 18 maggio, dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

SANZIONI - Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le violazioni delle disposizioni sono punite con la sanzione da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
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