Giudicato e responsabilità extracontrattuale solidale (Prima parte)


VINCENZO NICOLA CASULLI -
La responsabilità extracontrattuale rinviene il proprio fondamento nella violazione del principio del neminem laedere, in base al quale ciascun consociato è tenuto ad astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui, in ossequio al dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 Cost..

A livello codiscistico, la relativa disciplina è contenuta nell’art. 2043 c.c., il quale sancisce l’obbligo di risarcire il danno in seguito ad un fatto doloso o colposo che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto.

Tale tipo di responsabilità si definisce extracontrattuale e si contrappone alla nozione di responsabilità contrattuale, in quanto la prima si fonda su un illecito compiuto nell'ambito di rapporti tra due o più soggetti non precedentemente legati da un vincolo contrattuale.

Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale possono instaurarsi rapporti di solidarietà tra le parti. Invero, la norma da cui prendere le mosse è l’art. 1292 c.c., il quale fornisce una definizione di solidarietà che può essere attiva o passiva a seconda che più creditori vantino un diritto alla stessa prestazione o più debitori siano chiamati ad eseguire la stessa prestazione, di modo che l'adempimento da parte di uno o verso uno solo liberi anche gli altri. Ebbene, con riferimento alla solidarietà in materia aquiliana, l’art. 2055 c.c. regola l'ipotesi in cui il danno sia prodotto da più soggetti affermando che "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno".

Pertanto, in contrapposizione all’art. 2043 c.c. che lega l’obbligo risarcitorio alla commissione di un fatto doloso o colposo, l’art. 2055 c.c. considera, ai fini della solidarietà del risarcimento, il fatto dannoso. Ne consegue che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c. per la configurazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito, deve riguardare l’evento dannoso e non la condotta del danneggiante.

Di conseguenza, il comma 1 della citata disposizione richiede, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se siano diversi i titoli di responsabilità di ciascuna di esse.

Tale forma di responsabilità, infatti, si configura anche nel caso in cui coesistano titoli diversi tra loro, come nel caso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate.

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