L'adozione

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VINCENZO NICOLA CASULLI -
L’adozione in casi particolari, ex art. 44 L. 184/1983, conferisce al minore uno stato che non si sostituisce a quello preesistente di figlio, ma si aggiunge ad esso. I presupposti affinché possa operare tale istituto sono i seguenti:

a) quando il minore è orfano e l’adottante è suo parente fino al sesto grado o ha un rapporto (preesistente alla morte dei genitori) di affetto con lui;
b) quando l’adottante è coniuge del genitore del minore;
c) quando il minore è orfano ed è in condizione di disabilità;
d) quando vi è l’impossibilità di affidamento preadottivo.

L’adozione è pronunciata dal Tribunale per i minorenni ed è estesa anche alle persone singole. Questo istituto, negli ultimi anni, è stato particolarmente utilizzato, nei diversi Tribunali italiani, per riconoscere l’adozione ai minori figli del proprio convivente.

L’adozione dei maggiorenni, o adozione civile, conferisce lo stato di figlio adottivo all’adottato maggiorenne. Lo stato di figlio adottivo si aggiunge al precedente stato di filiazione di sangue, quindi il maggiorenne non interrompe i rapporti con la propria famiglia di origine. Questa forma di adozione comporta:

a) l’assunzione del cognome dell’adottante da parte dell’adottato, che lo antepone al proprio;
b) l’obbligo reciproco degli alimenti tra adottante ed adottato;
c) l’acquisto dei diritti successori in capo all’adottato.

Tra i requisiti soggettivi dell’adottante vi sono il fatto che questi sia di età superiore di almeno 18 anni rispetto all’adottato ed è consentita alle coppie di coniugi oltre che alle persone singole.

Tuttavia, è vietata in presenza di figli minori dell’adottante ed occorre l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante.

Tale strumento viene utilizzato, per lo più, per motivi di carattere patrimoniale, spesso in mancanza di una discendenza di sangue.

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