Ineleggibilità e Incompatibilità? Parliamone
di Ettore Caroppo, Consigliere nazionale ANCI - Come è noto, nelle ultime ore il Governo ha imposto uno stop alla legge di bilancio della Regione Puglia approvata lo scorso dicembre. Tra le varie disposizioni, la legge disciplinava le modalità di candidatura dei Sindaci alle prossime elezioni regionali.
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la norma, ritenendo incostituzionali sette articoli, tra cui spicca l'articolo 219, che impone ai Sindaci intenzionati a candidarsi alle elezioni regionali di cessare la loro carica per dimissioni entro 180 giorni prima della scadenza del quinquennio, ovvero sei mesi prima delle elezioni.
Secondo il Governo, la norma violerebbe l'articolo 122 della Costituzione, in particolare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, creerebbe una situazione di disparità, fissando un termine molto anticipato rispetto alla scadenza per la presentazione delle candidature (30 giorni prima delle votazioni), penalizzando gravemente il completamento del mandato degli organi di governo comunale.
Inoltre, la norma imporrebbe al Sindaco candidato alla carica regionale di rinunciare al suo incarico senza avere la certezza della propria inclusione nella lista provinciale che sarà successivamente presentata. Questo limiterebbe il diritto di elettorato passivo, con ricadute significative sulla cessazione anticipata della consiliatura comunale, a causa della rinuncia del Sindaco al mandato.
Nel mio ruolo di Consigliere nazionale ANCI, e ricordando che anche ANCI Puglia aveva invocato un intervento del Governo contro questa norma, ritengo necessario aprire un dibattito istituzionale che vada ben oltre il contesto in cui la questione è stata finora confinata.
Se è vero che la modifica dell'articolo 6 della Legge Regionale pugliese n. 2/2005 sta suscitando molto clamore, con l'intervento del Governo, a mio avviso, non si sta affrontando il vero problema, che ho sollevato con insistenza sin dal 2021.
Già lontano dalle prossime elezioni regionali, nel mio ruolo di Presidente regionale ANCI, avevo affermato e dimostrato, attraverso una dettagliata ricostruzione normativa, che il legislatore regionale pugliese, nell'interpretare i principi stabiliti dalla legge cornice n. 165/2004, ha travalicato lo spirito della norma. Questo ha causato un significativo pregiudizio alla "libera decisione di voto degli elettori" e alla "parità di accesso alle cariche elettive", obiettivi perseguiti dalla normativa statale.
Il Consiglio Comunale di Minervino di Lecce, che ho presieduto in qualità di Sindaco p.t., ha approvato, con deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023, una proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 2/2005, indirizzata al Consiglio regionale. La proposta è la seguente:
- a. la rubrica dell'articolo 6 viene così modificata: “Cause di ineleggibilità e di incompatibilità”;
- b. il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 2/2005 viene così modificato: “1. I casi di ineleggibilità sono quelli previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154. Sussiste incompatibilità e pertanto non possono ricoprire la carica di Presidente della Regione o di Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione o i Sindaci dei Comuni della Regione che risultino in carica al terzo giorno successivo alla data di definitiva proclamazione degli eletti alla Presidenza della Regione o al Consiglio regionale.”
In particolare, con questa deliberazione si chiedeva che fosse riconosciuto che il rapporto tra la carica di Sindaco e quella di Presidente di Provincia, se appartenenti alla stessa Regione, dovrebbe essere ricondotto sotto la categoria dell'“incompatibilità” di cui all'articolo 3 della Legge n. 164/2005, escludendo l'attuale inquadramento come “ineleggibilità” secondo l'articolo 2 della stessa legge.
Questa differenza, come si può facilmente intuire, è sostanziale. L'ineleggibilità, infatti, è un impedimento giuridico che preesiste all'elezione, impedendo a una persona di diventare soggetto passivo del rapporto elettorale. Al contrario, le cause di incompatibilità sono limitazioni al diritto di elettorato passivo, discendenti dall'articolo 97 della Costituzione, che mirano a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, evitando il cumulo di più cariche nelle stesse mani e il conseguente rischio di conflitti di interesse.
L'incompatibilità, in altre parole, si configura come una situazione in cui una stessa persona non può ricoprire più cariche contemporaneamente, e pertanto dovrà scegliere tra il mandato elettivo e l'altra carica, per evitare conflitti d'interesse che minano l'esercizio corretto dei compiti connessi agli incarichi ricoperti.
Le cause di ineleggibilità impediscono l'elezione e rendono il processo elettorale invalido, a meno che non siano rimosse prima delle elezioni, seguendo modalità e tempi previsti. Le cause di incompatibilità non incidono sull'elezione, ma impediscono di ricoprire la carica se non vengono rimosse nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguente decadenza se non vengono rimosse.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che sia necessario riportare la normativa regionale pugliese all'interno dello spirito della normativa nazionale, “liberando” i Sindaci dal vincolo di ineleggibilità arbitrariamente introdotto, per preservare una sana e democratica competizione elettorale.
La questione non riguarda solo il ruolo del Sindaco, ma deve responsabilizzare l'intero Consiglio comunale di ogni ente, oltrepassando sicuramente i confini delle prossime elezioni regionali.
Per condividere i contenuti della proposta di modifica della legge regionale, e per facilitarne la diffusione, allego la deliberazione n. 1 del 13 febbraio 2023, approvata dal Consiglio Comunale di Minervino di Lecce, redatta con la collaborazione della Dott.ssa Paola Vitali.