Bari, pubblicate le ordinanze per le feste natalizie: divieti su fuochi d’artificio, vetro e dj set all’aperto


BARI - In vista delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Bari ha emanato un’ordinanza a tutela della sicurezza urbana, in continuità con gli anni precedenti e a seguito della circolare della Questura di Bari dell’11 dicembre 2025, che invita le autorità locali a rafforzare la vigilanza su produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici, soprattutto in considerazione dei rischi legati a fenomeni di aggregazione sociale e al consumo eccessivo di bevande alcoliche.

L’ordinanza si rende necessaria per prevenire episodi che possano turbare la pubblica quiete, compromettere la sicurezza urbana o arrecare danno a persone, animali e beni pubblici e privati, come spesso registrato in passato in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati negli spazi esterni dei pubblici esercizi. Particolare attenzione viene riservata ai minori e ai rischi legati all’uso improprio dei fuochi d’artificio, che possono provocare incidenti, stress acustico e aumento dell’inquinamento atmosferico.

L’ordinanza sindacale, pubblicata sull’albo pretorio, stabilisce che nei giorni 23, 24 e 30 dicembre 2025, dalle ore 12 alle 24, e dalla mezzogiorno del 31 dicembre alle 5 del 1° gennaio 2026, è vietato su tutto il territorio comunale: diffondere musica all’esterno tramite diffusori acustici, fatta eccezione per manifestazioni autorizzate o musica dal vivo acustica; somministrare bevande in bottiglie o contenitori di vetro per asporto; svolgere vendite itineranti non autorizzate; abbandonare rifiuti; accendere fuochi di qualsiasi genere; compiere attività contrarie alla sicurezza urbana o al decoro dei luoghi.

Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno sequestrare oggetti o strumenti utilizzati in violazione dell’ordinanza. Le infrazioni saranno punite con sanzioni amministrative da 25 a 500 euro ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre alle sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659, 678, 703 del Codice Penale e dagli artt. 17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 TULPS. Per i titolari di licenze o autorizzazioni amministrative è prevista anche la sospensione del titolo fino a cinque giorni.

Per quanto riguarda i fuochi d’artificio, l’ordinanza stabilisce il divieto di vendita, sia ambulante che non, dal 23 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, di prodotti delle categorie F2 e F3 con effetti di scoppio, crepitanti o fischianti e di massa attiva superiore a 150 mg, esclusi i petardini da ballo e prodotti di libera vendita come fontane, bengala e girandole. È vietato l’uso di fuochi pirotecnici fuori dagli spettacoli autorizzati dai professionisti, sia in luoghi pubblici sia in privati, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, dalle ore 20 alle 7. Sono inoltre vietati cessione e utilizzo di articoli professionali a soggetti non abilitati, così come il coinvolgimento di minori.

Chiunque possieda aree private, finestre, balconi o simili non potrà consentirne l’uso per attività vietate. L’impiego di articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli consentiti dalla legge è vietato dal 23 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026.

Le violazioni comporteranno sanzioni amministrative, penali e il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegali, come previsto dalla normativa vigente.